Art. 1009 c.o.m. — Permanenza nella riserva

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta':

  • a)73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
  • b)70 anni se ufficiale superiore o inferiore. ((Il restante personale militare)) delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Il militare e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020. 7 parole tolte, 3 parole aggiunte.

b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore. Il tolto: personale militare non direttivo e non dirigente aggiunto: restante personale militare delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e' collocato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1009 · fonte del testo