Art. 1544 c.o.m. — Richiami in servizio

1. Il Vicario generale militare nella riserva puo' essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se e' vacante il corrispondente posto organico

Testo vigente dal 23 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021. 37 parole tolte, 12 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Il Vicario generale militare tolto: e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati aggiunto: nella riserva puo' essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se tolto: sono vacanti i corrispondenti posti organici. In tempo di guerra si puo' far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche. aggiunto: e' vacante il corrispondente posto organico

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1544 · fonte del testo