Art. 1008 c.o.m. — Collocamento nella riserva

Il personale militare puo', a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:

  • a)((al)) compimento del limite massimo di eta' previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
  • b)se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4. 14 Nei casi di cui al comma 1 il militare e' collocato direttamente nella categoria della riserva.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20

14

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera oo)) che "all'articolo 1008, comma 1, lettera b), le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»".

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 9 febbraio 2013. 4 parole tolte, 1 parola aggiunta.

a) tolto: tre mesi prima del aggiunto: al compimento del limite massimo di eta' previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1008 · fonte del testo