[1]Misure cautelari

[2]1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. ((2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.))

Testo vigente dal 18 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2011 al 18 settembre 2012. 15 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 2. tolto: Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57 aggiunto: Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art98 · fonte del testo