Art. 122 cod. cons. — Colpa del danneggiato

Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile. Il risarcimento non e' dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e' parificata alla colpa del danneggiato.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art122 · fonte del testo