Art. 121 cod. cons. — Pluralità di responsabili

Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 121 cod. cons., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art121 · fonte del testo