Art. 123 cod. cons. — Danno risarcibile

E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

  • a)il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
  • b)la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art123 · fonte del testo