Art. 797 c.c. — Garanzia per evizione

Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi puo' soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

  • 1)se ha espressamente promesso la garanzia;
  • 2)se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
  • 3)se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia e' dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entita' delle prestazioni ricevute dal donante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Nel nuovo testo (art. 797) ho soppresso il n. 3 della precedente formulazione, inutile ripetizione del secondo comma dell'art. 168 e del primo comma dell'art. 180.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 381

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art797 · fonte del testo