Art. 796 c.c. — Riserva di usufrutto

E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di piu' persone, ma non successivamente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 796 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15783/2026

    22 maggio 2026

    In tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal de cuius con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati.

    Art. 796 c.c. · Art. 748 c.c. · Art. 983 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 100 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art796 · fonte del testo