Art. 793 c.c. — Donazione modale

[1]La donazione puo' essere gravata da un onere.

[2]Il donatario e' tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

[3]Per l'adempimento dell'onere puo' agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

[4]La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, puo' essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 793 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30135/2025

    14 novembre 2025
    • Donazione
    • Rendita vitalizia (contratto di)

    Nella donazione, l'imposizione di un peso a carico del donatario, pur incidendo sull'ampiezza della liberalità, è compatibile con la causa del negozio purché non ne alteri la funzione gratuita trasformandola in rapporto di corrispettività; ne consegue che, in presenza di una donazione modale, l'eventuale assenza di alea nell'adempimento del modus è giuridicamente irrilevante, ove il peso non assuma funzione sinallagmatica rispetto all'attribuzione patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità di una donazione immobiliare gravata da obbligo di assistenza, stipulata da soggetto affetto da malattia terminale, ritenendo insussistente un difetto genetico di causa derivante dalla mancanza di alea).

    Art. 793 c.c. · Art. 769 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 54 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una modificazione formale apportata all'art. 793. ultimo comma, tende ad escludere il dubbio che sia ammissibile la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere su istanza del donante, anche quando la risoluzione non sia stata prevista nell'atto di donazione, mentre è evidente che la previsione è elemento essenziale tanto nei riguardi del donante, quanto nei riguardi degli eredi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 379

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art793 · fonte del testo