Art. 758 c.c. — Garanzia tra coeredi

[1]I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

[2]La garanzia non ha luogo, se e' stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le altre disposizioni di questo capo riproducono, con lievi miglioramenti di carattere formale, le corrispondenti norme del progetto definitivo. DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE E DELLA GARANZIA DELLE QUOTE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 366

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art758 · fonte del testo