Art. 589 c.c. — Testamento congiuntivo o reciproco

Non si puo' fare testamento da due o piu' persone nel medesimo atto, ne' a vantaggio di un terzo, ne' con disposizione reciproca.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 589 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19295/2026

    11 giugno 2026

    La coeva redazione di distinte schede testamentarie da parte dei coniugi, con reciproca istituzione ereditaria, non integra violazione del divieto di patti successori in difetto della prova di un accordo tra i testatori volto a disciplinare reciprocamente le rispettive successioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di tale accordo sulla base della sola circostanza della redazione nello stesso giorno, dinanzi al medesimo notaio e con gli stessi testimoni, di separate schede testamentarie da parte dei coniugi privi di prole).

    Art. 589 c.c. · Art. 458 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 84

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art589 · fonte del testo