Art. 680 c.c. — Revocazione espressa

La revocazione espressa puo' farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • che regola l'ipotesi della mancanza di accrescimento -, voluto chiarire principalmente che, se una disposizione testamentaria è risolta per inadempimento dell'onere, questo grava sugli eredi legittimi o sull'onerato, salvo che si tratti di onere di carattere personale. Della revocazione delle disposizioni testamentarie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 677

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art680 · fonte del testo