Art. 548 c.c. — Riserva a favore del coniuge separato

[1]((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

[2]Il coniuge cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita' e al numero degli eredi legittimi, e non e' comunque di entita' superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 548 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18000/2026

    4 giugno 2026

    Il principio secondo cui la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare costituisce esercizio del diritto di abitazione acquistato ex lege ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., e non possesso di beni ereditari rilevante ai fini dell'art. 485 c.c., presuppone che il coniuge fosse già nel possesso dell'immobile all'apertura della successione; qualora invece il coniuge separato senza addebito, pur titolare del legato ex lege, non ne abbia il possesso, il conseguimento dello stesso richiede la richiesta all'onerato ai sensi dell'art. 649 c.c.

    Art. 548 c.c. · Art. 337-sexies c.c. · Art. 485 c.c. · Art. 540 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 76

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Mi sono sembrate fondate, invece, le critiche mosse alla disposizione del progetto secondo la quale doveva ridursi a metà la quota di riserva del coniuge in caso di separazione consensuale. Questa norma infatti sarebbe inopportuna, poichè, se è vero che talvolta si addiviene alla separazione consensuale in caso di colpa di uno dei coniugi, per evitare strascichi giudiziari, è possibile che in colpa sia stato proprio il de cuius, sicchè si finirebbe col colpire il coniuge incolpevole.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 267

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 10 parole tolte, 108 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il coniuge tolto: non ha diritto alla riserva nei casi indicati dall'art. 585 aggiunto: cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

aggiunto: Il coniuge cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita' e al numero degli eredi legittimi, e non e' comunque di entita' superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art548 · fonte del testo