Art. 40 c.c. — Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 40 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata soppressa la disposizione dell'art. 46, il progetto, che attribuiva all'autorità giudiziaria la facoltà di nominare un amministratore per l'attuazione dello scopo, qualora l'autorità amministrativa non avesse provveduto a norma delle leggi speciali: ciò, per evitare interferenze fra l'autorità governativa e l'autorità giudiziaria. D'altra parte, per la tutela degli interessi patrimoniali, degli oblatori è sufficiente la sanzione civile del risarcimento del danno da parte degli amministratori e dei gestori di fondi, ai sensi dell'art. 40. Del domicilio e della residenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 64

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art40 · fonte del testo