Art. 295 c.c. — Adozione da parte del tutore

Il tutore non puo' adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 295 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 161

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art295 · fonte del testo