Art. 294 c.c. — Pluralità di adottati o di adottanti

[1]((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi)).

[2]Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Testo vigente dal 7 luglio 1967

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 294 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 161

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 luglio 1967. 13 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nessuno puo' avere piu' figli adottivi se non sono adottati col medesimo attoaggiunto: E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art294 · fonte del testo