Art. 596 c.c. — Incapacità del tutore e del protutore

[1]Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento e' fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

[2]Sono pero' valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che e' ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 596 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 137 del progetto definitivo, sull'incapacità del coniuge del binubo, stabiliva che, per determinare la porzione del coniuge, dovessero calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute. Questa norma, che nel progetto era principalmente giustificata dall'introduzione del principio dell'ammissibilità delle donazioni tra coniugi, trova ancora oggi una giustificazione nel fatto che il coniuge può ricevere donazioni prima del matrimonio, rispetto alle quali, come la dottrina aveva già riconosciuto per il codice del 1865, deve operare l'incapacità parziale del coniuge del binubo. Per queste ragioni, pur essendo tornato al tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, ho lasciato immutata la norma, la quale si applica, come è ovvio, anche al caso in cui il coniuge, per rinunzia o per altra causa, non viene alla successione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 291

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art596 · fonte del testo