Art. 296 c.c. — Consenso per l'adozione

[1]Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

Testo vigente dal 1 giugno 1983

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 296 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 161

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1975 al 1 giugno 1983. 27 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Se l'adottando non ha compiuto la maggiore eta' il consenso e' dato dal suo legale rappresentanteaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.

tolto: Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentitoaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art296 · fonte del testo