Art. 2482-ter c.c. — Riduzione del capitale al disotto del minimo legale

[1]Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

[2]E' fatta salva la possibilita' di deliberare la trasformazione della societa'.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 2482-ter c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2482ter · fonte del testo