Art. 2437-quater c.c. — Procedimento di liquidazione

[1]Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

[2]L'offerta di opzione e' depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

[3]Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

[4]Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

[5]In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti ((entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso)), le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.

[6]In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della societa'.

[7]Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la societa' si scioglie.

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2437-quater c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18260/2026

    6 giugno 2026

    In tema di trasformazione delle banche popolari in società per azioni, il mancato rimborso delle azioni a seguito del valido recesso del socio non dà luogo ad una perdita di chance, diversamente dal caso di mancato lancio di OPA obbligatoria, ma comporta una privazione economica conseguente all'illegittimo rifiuto della società di rimborsare le azioni ad un prezzo predeterminato, in presenza del recesso, da determinarsi nel rispetto delle comuni regole civilistiche che ne governano la quantificazione; conseguentemente, pur se tale pregiudizio corrisponde, di regola, alla differenza aritmetica tra il prezzo previsto per la restituzione dei titoli azionari e la quotazione degli stessi alla data dell'esercizio del recesso, deve escludersi, da un lato, che la società debba rispondere del deprezzamento del titolo maturato dopo tale momento e, dall'altro, ove ricorrano le condizioni per la c.d. compensatio lucri cum damno, il risarcimento andrà ridotto o escluso nella misura in cui l'anzidetta differenza di valore sia assorbita da successivi rialzi del titolo.

    Art. 2437-quater c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 28 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di giugno 2026, p. 32

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004. 7 parole aggiunte.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti aggiunto: entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2437quater · fonte del testo