Art. 2406 c.c. — Omissioni degli amministratori

[1]In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)).

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 2406 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 aprile 2026. 33 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedereaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2406 · fonte del testo