Art. 3 — Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi
L'art. 2626 del codice civile e' sostituito dal seguente: "2626 (Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi). - Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di societa' costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, nei casi in cui detta pubblicazione e' prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione e' posto dalla legge anche a di lui carico.".
Testo vigente dal 31 dicembre 1992
