Art. 2019 c.c. — Effetti dell'ammortamento

[1]Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il titolo non ha piu' efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.

[2]Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, puo' esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, puo' ottenere un duplicato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2019 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2019 · fonte del testo