Nel caso della cd. anticipazione su fatture, o sconto improprio, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie, è onere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogate in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in riforma della decisione di primo grado - aveva rigettato l'opposizione a un decreto ingiuntivo relativo alla cessione pro solvendo di crediti commerciali insoluti, omettendo di considerare che il relativo credito difettava dell'allegazione e prova, da parte della banca, dell'effettiva erogazione delle somme anticipate rispetto alle fatture cedute).
Art. 1858 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1267 c.c.
Rassegna di giugno 2026, p. 37