Art. 1858 c.c. — Nozione

Lo sconto e' il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1858 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18674/2026

    9 giugno 2026

    Nel caso della cd. anticipazione su fatture, o sconto improprio, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie, è onere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogate in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in riforma della decisione di primo grado - aveva rigettato l'opposizione a un decreto ingiuntivo relativo alla cessione pro solvendo di crediti commerciali insoluti, omettendo di considerare che il relativo credito difettava dell'allegazione e prova, da parte della banca, dell'effettiva erogazione delle somme anticipate rispetto alle fatture cedute).

    Art. 1858 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1267 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 37

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1858 · fonte del testo