Art. 1859 c.c. — Sconto di cambiali

[1]Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

[2]Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1859 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Lo sconto bancario è configurato come un prestito che la banca concede allo scontatario per anticipargli l'importo di un determinato credito che quest'ultimo ha verso un terzo, contro cessione pro solvendo del credito stesso, e trattenendo un compenso, corrispondente al saggio dello sconto (art. 1853). La forma più diffusa di sconto è lo sconto cambiario. Essa è regolata dal principio dell'autonomia dell'operazione e quindi dell'esistenza e persistenza del rapporto sottostante di prestito; in modo che la banca, oltre i diritti c. d. cartolari, che le derivano dal legittimo possesso del titolo cambiario, ha anche quelli che le derivano dal rapporto fondamentale, e quindi l'azione causale diretta alla restituzione della somma anticipata (art. 1859, primo comma). Altra figura di sconto ha per oggetto tratte documentate; essa pone una relazione tra la merce venduta dallo scontatario e la banca che, mediante lo sconto, anticipa al venditore il prezzo ed entra in possesso dei documenti rappresentativi. Per effetto di tale possesso, la banca ha sulle merci lo stesso privilegio del mandatario (art. 1860; cfr. art. 2761, secondo comma) ma non la proprietà delle merci medesime, come taluno ha preferito sostenere: questo trasferimento di proprietà sarebbe contrario alla funzione economica dell'intervento bancario attuato con lo sconto. DELLA RENDITA PERPETUA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 745

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1859 · fonte del testo