Art. 1839 c.c. — Cassette di sicurezza

Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneita' e la custodia dei locali e per l'integrita' della cassetta, salvo il caso fortuito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1839 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22404/2026

    30 giugno 2026

    Il contratto relativo al servizio di cassette di sicurezza non programma una prestazione di custodia, bensì una articolata prestazione di facere consistente nel mettere a disposizione una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa atta a consentire al cliente di fruire di un luogo ove riporre e conservare in sicurezza i propri valori; ne consegue che la perdita, dovuta a sottrazione ad opera di terzi, della somma di denaro collocata nella cassetta, quale evento che si correla all'inadempimento relativo alla prestazione di facere sopra indicata, trova rimedio in un'obbligazione risarcitoria, sottratta, come tale, al principio nominalistico e perciò soggetta a rivalutazione monetaria.

    Art. 1839 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1224 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 68

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il servizio delle cassette di sicurezza è regolato negli articoli 1839 a 1841 in modo da lasciare impregiudicata la questione della sua natura giuridica. La banca non risponde direttamente del contenuto della cassetta, ma dell'integrità della stessa e di quella dei locali adibiti al servizio, salvo il caso fortuito (art. 1839): la difficile prova sull'entità del contenuto è regolata dai principii generali, e deve essere fornita dal cliente. Si è affermato che, se la cassetta è intestata a più persone, ciascuna di queste ha il diritto di procedere separatamente alla sua apertura (art. 1840, primo comma) e che, nell'ipotesi di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca deve consentire l'apertura della cassetta con l'accordo di tutti gli aventi diritto (art. 1840, secondo comma), ma a condizione che abbia avuto comunicazione della morte dell'intestatario; in modo che rimane escluso ogni suo obbligo di prendere iniziative per i necessari accertamenti. La banca è autorizzata a una sollecita procedura diretta a liberare la cassetta e a riprenderne la disponibilità nei casi, non rari in pratica, in cui l'intestatario, scaduto il contratto e avendo ritirato i valori, non cura di rinnovarlo e non restituisce la chiave della cassetta (art. 1841). Dell'apertura di credito bancario.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 740

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1839 · fonte del testo