Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1651 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1971

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 marzo 1971. 102 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore ha eseguito miglioramenti di durevole utilita' per il fondo e per la produzione, il giudice puo' attribuirgli un'indennita', salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione.

tolto: La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sona stati eseguiti, e l'indennita' deve essere subito corrisposta.

tolto: La determinazione dell'indennita' e' fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che puo' risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti. In ogni caso l'indennita' per i miglioramenti di ciascuna annata non puo' essere superiore al quarto del fitto annuo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1651 · fonte del testo