Art. 1650 c.c. — Morte dell'affittuario
Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1971, n. 11.
Abrogato dal 9 marzo 1971
Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1971, n. 11.
Abrogato dal 9 marzo 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 marzo 1971. 35 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto e' disposto dall'art. 1627, il locatore puo' sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1650 · fonte del testo
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