Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1971

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 marzo 1971. 123 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il locatore che ha eseguito i miglioramenti ha diritto di aumentare il fitto in proporzione dell'incremento del reddito fondiario che ne e' derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici, con decorrenza dal tempo in cui l'incremento si e' verificato.

tolto: L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a un'indennita' corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. L'indennita' non puo' essere superiore al quarto dell'ammontare complessivo del corrispettivo per l'intera durata dell'affitto.

tolto: Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo' disporre il pagamento rateale dell'indennita', ordinando, se del caso, la prestazione di idonee garanzie. Salvo diverso accordo delle parti, il pagamento non puo' essere frazionato per un tempo eccedente i dieci anni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1633 · fonte del testo