Art. 1355 c.c. — Condizione meramente potestativa

E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1355 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16294/2026

    26 maggio 2026

    Nel contratto di agenzia, la clausola che riservi al preponente la facoltà di riconoscere o meno all'agente la provvigione c.d. indiretta sugli affari conclusi direttamente dal primo è nulla, ex art. 1355 c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa; tale nullità, tuttavia, non inficia la validità del contratto, che resta valido, con conseguente sussistenza del diritto dell'agente alla suddetta provvigione, la quale, in tal caso, trova la sua fonte nell'art. 1748, comma 2, c.c..

    Art. 1355 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1748 c.c. · Art. 1419 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 209 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1355 · fonte del testo