Lo Stato in cui il riconoscimento e' fatto valere potra' rifiutare a tali societa' o persone giuridiche quei diritti e quelle facolta' che esso non conferisce alle societa' o persone giuridiche di tipo corrispondente soggette alla propria legge. Tuttavia, l'esercizio di tale facolta' non puo' avere l'effetto di privare le suddette societa' o persone giuridiche della capacita' di essere titolari di diritti e di obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici, e di stare in giudizio. Le societa' o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 non possono invocare le limitazioni ai loro diritti e facolta' previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 6 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;220~art7 · fonte del testo