Art. 1139 c.c. — Rinvio alle norme sulla comunione

Per quanto non e' espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1139 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23548/2026

    20 luglio 2026

    Ai fini della verifica della maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c., va considerata fra i partecipanti al condominio, con riguardo all'elemento personale supposto da tale norma, la comunione dell'unità immobiliare originata da un atto di disposizione del singolo bene intercorso fra tutti i contitolari di una più ampia comunione ereditaria, nella quale resta compreso altro immobile rientrante nell'edificio condominiale, trattandosi di comunioni che provengono da titoli diversi e perciò restano patrimonialmente autonome e distinte anche ai fini della composizione e del funzionamento dell'assemblea.

    Art. 1139 c.c. · Art. 1105 c.c. · Art. 1136 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 66

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2984/2026

    10 febbraio 2026

    Il condomino può agire o resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni dell'edificio - anche intervenendo nella causa già promossa dall'amministratore o impugnando la pronuncia sfavorevole resa nei confronti di quest'ultimo -, e può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria, in caso di inerzia dell'organo rappresentativo, ai sensi della disposizione di cui all'art. 1105 c.c., la quale, dettata in materia di comunione, è applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c..

    Art. 1139 c.c. · Art. 1105 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1131 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 75 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22025/2025

    31 luglio 2025

    In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.

    Art. 1139 c.c. · Art. 1109 c.c. · Art. 1111 c.c. · Art. 1138 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 241 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20477/2025

    21 luglio 2025

    In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.

    Art. 1139 c.c. · Art. 1101 c.c. · Art. 1132 c.c. · Art. 1137 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 142 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1139 · fonte del testo