Art. 1116 c.c. — Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredita', in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredita', in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1116 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In materia di processo civile, la comunione ereditaria è priva di autonoma soggettività giuridica, permanendo in capo ai coeredi la contitolarità dei rapporti sostanziali e processuali a essa inerenti; ne consegue che domanda proposta contro la comunione deve essere rivolta nei confronti di tutti i partecipanti ovvero del loro rappresentante sostanziale, ove esistente e ritualmente investito del relativo potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso per il pagamento di oneri condominiali relativi a beni compresi in una comunione ereditaria, aveva escluso il difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta, benché dagli atti non emergesse l'esistenza di un soggetto validamente investito del potere di rappresentare tutti i coeredi).
Art. 1116 c.c. · Art. 1106 c.c. · Art. 75 c.p.c.
Rassegna di giugno 2026, p. 87
Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il secondo capo del settimo titolo è dedicato ai rapporti di comunione ai quali dà luogo la proprietà dei piani o degli appartamenti di uno stesso edificio. A questo fenomeno, allora meno diffuso, il codice del 1865 dedicava le poche disposizioni degli articoli 562-564, facenti parte, nel secondo capo del terzo titolo del secondo libro, della sezione «Delle servitù stabilite dalla legge». Tale collocazione fece sorgere alcune teorie che inquadrarono il diritto dei comproprietari e i loro rapporti reciproci nel sistema delle servitù o delle limitazioni legali della proprietà: più esattamente, però, dalla migliore dottrina si distingue, nel complesso rapporto del condominio negli edifici, una proprietà separata dei singoli piani e una comunione forzosa delle altre parti, la quale, rientrando nel sistema generale della comunione dei beni, per quanto presenti aspetti del tutto singolari, vale a giustificare la diversa collocazione data alla materia. Ma, a prescindere da questioni sistematiche, lo sviluppo assunto dal condominio negli edifici nei tempi più recenti non poteva non consigliare che la relativa disciplina, conseguitasi attraverso provvedimenti speciali, trovasse la sua sede nel codice civile.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 525
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1116 · fonte del testo
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