Art. 111 c.c. — Celebrazione per procura

[1]((I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

[2]La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione e' concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

[3]La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

[4]La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

[5]Il matrimonio non puo' essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura e' stata rilasciata.

[6]La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 111 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 16 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.

La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi tolto: quando aggiunto: se uno degli sposi risiede tolto: fuori del Regno aggiunto: all'estero e concorrono gravi motivitolto: , da valutarsi dal tolto: procuratore generale presso la corte di appello aggiunto: tribunale nella cui circoscrizione tolto: l'altro sposo risiede aggiunto: risiede l'altro sposo. L'autorizzazione e' concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il matrimonio non puo' tolto: piu' essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura tolto: fu aggiunto: e' stata rilasciata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art111 · fonte del testo