Art. 112 c.c. — Rifiuto della celebrazione

[1]L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

[2]Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

[3]Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 112 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art112 · fonte del testo