Art. 114 c.c. — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

[1]Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile e' il presidente del Senato.

[2]Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale puo' anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art114 · fonte del testo