Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009. 302 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica Amministrazione, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini, non deve farsi menzione:

tolto: 1.° delle decisioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;

tolto: 2.° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o di inabilitazione, quando sieno state revocate;

tolto: 3.° dei provvedimenti presi circa infermi di mente, minorenni o sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

tolto: 4.º delle condanne per contravvenzioni e di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale;

tolto: 5.° delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

tolto: 6.° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della liberta' personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei diciott'anni, e non susseguita da recidiva a' termini di legge;

tolto: 7.° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della liberta' personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci anni di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purche' si tratti di condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine e' di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, puo', nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Puo' anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1902-01-30;87~art4 · fonte del testo