Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009. 138 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dai giudici italiani, ordinari e speciali, nonche' quelle pronunziate dai giudici stranieri contro cittadini italiani; delle quali sia data comunicazione ufficiale:

tolto: a) in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, proferite in sede istruttoria o di giudizio, in contradittorio o in contumacia; non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

tolto: b) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

tolto: Trattandosi di condanna penale, e' fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-01-30;87~art1 · fonte del testo