Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Nei certificati estratti dall'Autorita' giudiziaria, per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione:

tolto: 1.° delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

tolto: 2.° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti nella legge italiana;

tolto: 3.° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

tolto: 4.° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-01-30;87~art3 · fonte del testo