[1]((I contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

  • a)Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.
  • b)Dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

[2]Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

[3]In caso di mancato versamento, dopo diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosita' potra' essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosita', potra' essere tramutato ed altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.

[4]I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare accio' gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

[5]Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti)).

Testo vigente dal 1 luglio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1912

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1907 al 1 luglio 1912. 60 parole tolte, 207 parole aggiunte in 7 capoversi.

I contributi personali tolto: di cui all'alineaa) dell'articolo precedente, saranno prelevati dai proventi degli ufficiali giudiziari con le norme che saranno precisate dal regolamento aggiunto: degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

aggiunto: a) Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.

aggiunto: b) Dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

tolto: I contributi ordinari e straordinari dello Stato di cui agli alinea b) e c) dell'articolo precedente, saranno prelevati dai fondi stanziati in bilancio per leaggiunto: Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia tolto: e comincieranno ad esser corrisposti dal giorno che andra' in vigore la presente legge aggiunto: ricuperate e sulle indennita' supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

aggiunto: In caso di mancato versamento, dopo diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosita' potra' essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosita', potra' essere tramutato ed altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.

aggiunto: I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare accio' gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

aggiunto: Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art4 · fonte del testo