[1]A tutti gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza e' fatta facolta' di aumentare il loro contributo personale fino a duplicare quello ordinario del sei per cento dei loro proventi.

[2]Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura gia' stabilita agli articoli 6 e 7, e cioe' 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.

Testo vigente dal 13 dicembre 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art28 · fonte del testo