Le attivita' della Cassa sono costituite:

  • a)dal contributo annuo degli inscritti, nella misura del 6 per cento dei proventi da essi percetti per atti di ufficio di qualunque specie e delle indennita' eventualmente pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie di ufficiali giudiziari;
  • b)dal contributo ordinario annuo dello Stato in misura eguale al totale dei contributi versati dagli ufficiali giudiziari di cui al precedente alinea a);
  • c)dal contributo straordinario dello Stato da versarsi annualmente alla Cassa quale premio di riscatto a favore degli ufficiali giudiziari ammessi alla inscrizione facoltativa nei limiti stabiliti all'art. 25;
  • d)dai proventi considerati nell'ultimo alinea dell'art. 29;
  • e)dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
  • f)dagli interessi composti dei capitali formati con le entrate precedenti.

Testo vigente dal 13 dicembre 1907

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art3 · fonte del testo