Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1891 al 9 maggio 2025. 90 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ciascuna delle Parti contraenti avra' facolta' di nominare Consoli generali, Consoli, Vice consoli e Agenti consolari, i quali risiederanno sul territorio dell'altra; ma prima di entrare in funzione, ogni Console generale, Console, Vice-console o Agente consolare nominato dovra' ottenere l'exequatur dal Governo del paese, nel quale dovra' esercitare le sue funzione e ciascuna della Parti contraenti diritto di eccettuare i luoghi, nel quali non le convenisse di ammettere simili agenti.
tolto: Questa riserva, tuttavia, non sara' applicata ad una delle Alte Parti contraenti, senza esserlo egualmente ad ogni altra Potenza.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-06-11;281~art3 · fonte del testo
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