Art. viii
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1887 al 9 maggio 2025. 85 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Articolo VIII.
tolto: Se un suddito di S. A. il Sultano di Zanzibar rifiuta o cerca in qualche modo di sottrarsi al pagamento di un debito contratto verso un italiano, le autorita' dipendenti da S. A. il Sultano presteranno al creditore tutto quell'aiuto che gli sara' necessario par ricuperare cio' che gli e' dovuto; e d'altra parte il Console d'Italia prestera' tutta la sua assistenza ai sudditi di Sua Altezza il Sultano, per ottenere il pagamento dei debiti che essi hanno a reclamare da un italiano.aggiunto: Trattato-art. VIII PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1886-12-30;4242~artviii · fonte del testo
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