Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1902 al 24 maggio 1974. 145 parole tolte, 15 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Legge 3 luglio 1888,art. 11.

tolto: Le ferite e le infermita' provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:

tolto: a) la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentato di un terzo;

tolto: b) l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermita' considerate ai termini dell'articolo 100, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;

tolto: c) le ferite od infermita' meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a venticinque anni di servizio, sempreche' esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianita' di servizio.

tolto: Per gli effetti delle lettere a) e b) del presente articolo, il massimo assoluto della pensione e' computato, a favore degli operai compresi nella categoria A, coll'aumento di cui all'articolo 162.aggiunto: Testo unico-art. 164

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art164 · fonte del testo