Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1925 al 24 maggio 1974. 104 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per gli operai borghesi a matricola dipendenti dal Ministero della guerra, addetti ai polverifici od a lavori insalubri, da determinarsi e classificarsi con decreto Reale, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 154, comma b), del testo unico approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il servizio effettivamente prestato nei polverifici od in lavori insalubri e' aumentato di un quarto, nello stabilire la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa, per altro, eccederei limiti massimi stabiliti.
tolto: Tale aumento di servizio e' valido altresi' per diminuire di altrettanto tempo i limiti fissati dal comma a) del predetto articolo 154.aggiunto: Testo unico-art. 163
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art163 · fonte del testo
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