Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 79 parole tolte, 15 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 1° giugno 1882,art. 8.
tolto: Le vedove degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della regia marina, morti mentre godevano della pensione di riposo o morti in servizio effettivo dopo aver servito per venticinque anni, ed in mancanza di esse gli orfani minorenni, e purche' nubili se femmine, avranno diritto al terzo della pensione concessa o che sarebbe spettata al rispettivo marito o genitore.
tolto: Sono pure applicabili alle famiglie degli operai le disposizioni degli articoli 119 e 123.aggiunto: Testo unico-art. 151
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art151 · fonte del testo
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