Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1919 al 24 maggio 1974. 70 parole tolte, 15 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Legge 27 giugno 1850, art. 5; legge 20 giugno 1851, art. 5 (testo unico,art. 3).
tolto: L'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianita' di servizio, e' sospeso dall'aprirsi di una guerra, fino al suo termine.
tolto: Legge 25 maggio 1852, art. 29.
tolto: Resta pero' al governo la facolta' di collocare a riposo gli ufficiali anche in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto.aggiunto: Testo unico-art. 15
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art15 · fonte del testo
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