Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 144 parole tolte, 15 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Legge 1° giugno 1882, n. 787, art. 1; legge 20 giugno 1851, articoli 1 a 4, e legge 26 marzo 1865, articoli 2 e 4.

tolto: Agli operai permanenti ed ai lavoranti avventizi della regia marina e' accordato il diritto al collocamento a riposo:

tolto: a) dopo venticinque anni di servizio, purche' abbiano raggiunto l'eta' di anni quarantacinque;

tolto: b) quando dopo un ugual periodo di servizio divenissero, per infermita', inabili a continuarlo o a riassumerlo;

tolto: c) quando le infermita' o ferite riportate per ragione di servizio abbiano cagionato la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o piu' membri, od infermita' equivalenti a tali perdite.

tolto: Le ferite od infermita' meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nella lettera c) danno diritto al collocamento a riposo solo allorquando l'operaio o lavorante e' per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere piu' tardi il servizio.aggiunto: Testo unico-art. 145

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art145 · fonte del testo